Documentazione Modello 730 e Modello Unico per l’anno d’Imposta 2015

Circolare 3/2016
Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n.175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014), è stata introdotta a partire dal 2015 la nuova dichiarazione 730 pre-compilata.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (banche e istituti di credito, imprese assicuratrici, enti previdenziali, forme pensionistiche complementari) e i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta, per mettere a disposizione dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi, anche i pensionati), dal 15 APRILE di ciascun anno, la dichiarazione 730 relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente già pre-compilata, almeno parzialmente.

La dichiarazione pre-compilata è resa disponibile telematicamente:

direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (coloro che sono già abilitati al servizio Fisconline troveranno la dichiarazione pre-compilata nel loro cassetto fiscale;

  • tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, ovvero, previo conferimento di apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale (CAF) o tramite un professionista abilitato.

Il contribuente che non intenda uniformarsi alla pre-compilata ha la possibilità di fare in proprio la dichiarazione dei redditi, ANCHE senza scaricare la dichiarazione pre-compilata.

Il decreto semplificazioni fiscali ha altresì unificato al 7 LUGLIO il termine per:

  • la presentazione del mod. 730 al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale da parte dell’interessato (anziché entro il 30 aprile);
  • la presentazione del mod. 730 al CAF o professionista abilitato da parte dell’interessato (anziché entro il 31 maggio);
  • la comunicazione all’Agenzia delle Entrate del risultato finale delle dichiarazioni e la trasmissione delle dichiarazioni elaborate da parte dei sostituti d’imposta, ovvero dei CAF/professionisti abilitati (anziché entro il 30 giugno);
  • la consegna del modello 730 elaborato al contribuente da parte del sostituto d’imposta (anziché entro il 31 maggio), o da parte del CAF/professionista (anziché entro il 15 giugno); più precisamente, viene stabilito che questa avvenga “prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio”.

Ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, Modello 730/2016 e/o Modello Unico 2016 relativi all’anno 2015, si precisa che i documenti di seguito elencati dovranno essere cortesemente consegnati allo Studio entro e non oltre le rispettive date:

  • 15 MAGGIO 2016 PER CHI PRESENTA IL MODELLO 730/2015;
  • 22 MAGGIO 2016 PER CHI PRESENTA IL MODELLO UNICO.

La consegna dei documenti dovrà essere effettuata esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 0542/010340 negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 12,00 e nei pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle 18,00.

Si ricordano le date delle scadenze dei versamenti, nonché delle spedizioni telematiche:

  • Spedizione Mod. 730: 7 Luglio 2016
  • Pagamento delle imposte ed IMU/TASI: 16 Giugno 2016
  • Spedizione telematica Mod. Unico: 30 Settembre 2016 

Si chiede cortesemente di rispettare le date indicate per la consegna dei documenti al fine di agevolare la compilazione delle dichiarazioni.

Nel caso in cui vi siano ritardi nella consegna della documentazione, lo Studio non garantisce l’elaborazione e la presentazione della dichiarazione nei termini stabiliti dalla legge.

Potranno presentare il modello 730 anche coloro che siano disoccupati al momento previsto per il conguaglio (luglio 2016) a condizione che nel corso del 2015 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente, pensione o assimilati. In tal caso il rimborso sarà effettuato direttamente dall’amministrazione finanziaria.

ELENCO DEI DOCUMENTI:

  • delega sottoscritta dal contribuente con allegato documento di riconoscimento in corso di validità (per chi utilizza 730 e voglia scaricare il 730 precompilato – non obbligatorio);

  • copia della dichiarazione relativa all’anno precedente (solo se non elaborata dallo Studio);

  • certificazione dei redditi di lavoro dipendente, di redditi assimilati al lavoro dipendente (redditi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa) e di pensione (Mod. CUD);

Si fa presente che già dal 2013, nel rispetto del taglio alle spese pubbliche, l’INPS, in veste di sostituto d’imposta, NON INVIA PIÙ IL CUD IN FORMA CARTACEA presso il domicilio del contribuente, ma lo rende disponibile on line nella sezione “Servizi al cittadino” del sito internet dell’Istituto, alla quale si accede identificandosi tramite pin rilasciato dall’ente. I contribuenti che non sono ancora attrezzati per il canale telematico, possono comunque richiedere il Cud in formato cartaceo secondo le varie modalità illustrate dalla circolare INPS n. 32 del 26.02.2013 quali:

– direttamente presso gli sportelli front office delle sedi territoriali dell’Inps;
– utilizzando postazioni informatiche self – service poste nelle sedi territoriali dell’Inps;
– per mail (posta certificata o ordinaria)
– al Caf o Professionista abilitato;
– presso gli uffici postali;
– presso lo sportello mobile dell’Inps per utenti ultra85enni e pensionati residenti all’estero;
– al proprio domicilio in caso di dichiarata impossibilità di accesso.
– telefonando al numero verde 800.43.43.20 appositamente dedicato

Lo studio si rende disponibile ad attivare la procedura telematica di richiesta e stampa del CUD al costo di euro 6,00 IVA inclusa.

  • certificazione dell’eventuale riscossione di compensi assoggettati a ritenute di acconto ed eventuale dichiarazione attestante la trattenuta del contributo previdenziale nelle misure di legge;
  • atti di acquisto o di vendita di terreni o fabbricati stipulati nell’anno 2015 o nei primi mesi del 2016;
  • per gli immobili concessi in locazione comunicare l’importo dei canoni percepiti nell’anno 2015;
  • contratti di locazione stipulati nel 2015 e nel 2016 a regime “convenzionato”;
  • modelli comprovanti il pagamento dell’IMU 2015 (bollettini postali e/o modelli F24);
  • ricevute, fatture, tickets di esami e visite mediche, spese per medicinali (scontrini fiscali), acquisto di occhiali, lenti a contatto, liquido per lenti, spese sostenute per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione di persone portatrici di menomazioni funzionali, spese sostenute per l’acquisto di protesi sanitarie sostenute nel 2015;
  • ricevute relative a spese veterinarie per animali domestici,
  • rate di mutuo ipotecario pagate nel 2015;
  • spese di intermediazione per l’acquisto della prima casa;
  • spese funebri sostenute nel 2015;
  • versamenti effettuati a fondi pensione;
  • ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi;
  • quietanze di versamento di assicurazioni sulla vita e/o infortuni;
  • contributi a favore di istituzioni religiose, associazioni sportive dilettantistiche, popolazioni colpite da calamità, erogazioni liberali a favore di ONLUS ecc. sostenuti nel 2015;
  • spese per addetti all’assistenza personale, sostenute nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana
  • contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti e baby sitter);
  • tasse scolastiche per l’istruzione secondaria, universitaria, corsi di specializzazione post-laurea, master;
  • ricevute delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e mense scolastiche;
  • ricevute o quietanze di versamento di spese per l’iscrizione di ragazzi di età compresa fra i 5 e 18 anni ad attività sportive dilettantistiche;
  • contributi riscatto laurea per i familiari a carico;
  • assegni corrisposti al coniuge, con indicazione del relativo codice fiscale, a seguito di separazione legale o divorzio, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
  • eventuali ricevute di versamento d’imposta a titolo di acconto relative all’anno 2015 (solo nel caso in cui non siano già state consegnate allo Studio);
  • Ristrutturazione – Detrazioni 41% – 36% – 50%: fatture pagate nel 2015 e relativi bonifici bancari o postali, eventuale comunicazione al Centro Operativo di Pescara con ricevuta della relativa raccomandata. Si rammenta che tale adempimento non è più dovuto a far data dal 14 maggio 2011, per cui per i lavori effettuati a partire da tale data sono necessari i dati catastali identificativi dell’immobile su cui è intervenuta la ristrutturazione. Per i lavori condominiali è necessaria apposita dichiarazione dell’Amministratore di condominio;
  • fatture e bonifici relativi all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A + (A per i forni) acquistati nel 2015 e finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati;
  • documentazione inerente la detrazione del 55% o 65%: asseverazione del tecnico, certificazione conformità infissi, fatture, bonifici e ricevute di invio della comunicazione all’ENEA;
  • documenti relativo all’acquisto della seconda casa destinata alla locazione;
  • bollettini comprovanti il pagamento della Bonifica Renana, Consorzio Romagna Occidentale e/o altri canoni gravanti sugli immobili pagati nel 2015;
  • contributi associativi versati alle Società di Mutuo Soccorso;
  • contributi versati a Partiti Politici;
  • affitti pagati nel 2015 su contratti per abitazione principale da contribuenti che si trovano nei seguenti casi: a) hanno stipulato o rinnovato il contratto in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998 n. 431); b) hanno stipulato e/o rinnovato contratti c.d. convenzionali (legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2 comma 3 e art. 4 commi2 e 3); c) hanno tra i 20 e i 30 anni e hanno stipulato un contratto di locazione agevolata   (legge 9 dicembre 1998 n. 431); d) affitti pagati nel 2015 da lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro;
  • documentazione relativa alla detenzione di investimenti e/o attività finanziarie estere di qualsiasi importo (il limite degli euro 10.000 è valido dall’anno 2015 solo per i conti correnti e i depositi bancari) attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera (es. attività finanziarie, immobili, beni mobili suscettibili di utilizzazione economica).

Invito inoltre i signori Clienti a fornire le seguenti informazioni:

  • variazioni di stato civile e/o di residenza avvenute nel 2015 e 2016;
  • dati anagrafici e codice fiscale dei figli (anche se non a carico);
  • situazione dei familiari a carico, percentuale di detrazione attribuita al coniuge, percentuale di detrazione spettante in caso di affidamento figli.

Per coloro che desiderano anche l’assistenza per gli adempimenti IMU è necessario presentare copia della denuncia IMU e dei conteggi effettuati per l’anno 2015 (solo se non elaborati dallo Studio).

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