Riforma del Terzo Settore

La presente circolare per riassumere in poche righe i cambiamenti epocali che il D. Lgs 117/2017 ha introdotto, andando a modificare radicalmente il panorama dell’associazionismo italiano.

In estrema e non esaustiva sintesi, si può dire che è stato posto uno spartiacque definitivo fra:

  • Associazioni riconosciute >> iscritte al REGISTRO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
  • Associazioni non riconosciute >> paragonate a società commerciali normali o da costituire come IMPRESE SOCIALI
  • Associazioni sportive dilettantistiche >> se non riconosciute rimane tutto come prima.

La nuova normativa ha abrogato la legge 398/1991 per tutte le associazioni eccetto quelle sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI; tale normativa prevede che sull’attività commerciale:

  • Si versi l’Iva al 50% sulle ft emesse, il resto rimane in capo all’associazione;
  • Si versi IRES sul 3% del fatturato totale.

Ad oggi, per certo si sa che le associazioni riconosciute come APS (associazioni di promozione sociale), cioè iscritte agli albi regionale delle APS, saranno di diritto iscritte nel REGISTRO ENTI DEL TERZO SETTORE, e seguiranno la normativa del CTS (Codice del Terzo Settore), mentre le associazioni non iscritte ma pur sempre no – profit, potranno aderire solo alla norma di cui all’art. 145 del Tuir.

Per tutte comunque non ci sarà alcun vantaggio ai fini IVA, nel senso che ETS o non tutti applicheranno l’Iva sulle attività commerciali e la verseranno al 100% senza scontare l’Iva in acquisto per la parte commerciale, a meno che non optino per una contabilità ordinaria come le attività puramente commerciali.

Va subito detto che, nonostante il nuovo codice sia in vigore dallo scorso 3 agosto, la parte fiscale non è ancora applicabile alle associazioni e agli altri enti del Terzo settore ma lo sarà solamente a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea e dopo che verrà reso operativo il Registro unico nazionale (probabilmente a partire dal 1° gennaio 2019).

Ciò nonostante un comportamento prudenziale è quello di fuoriuscire dal regime 398/1991 per tutte le associazioni non SD (sportive dilettantistiche), in quanto il nuovo CTS ha abrogato tale regime pur non essendo stato attivato il nuovo.

Per il 2018 dunque tutte le associazioni verranno gestite secondo l’art. 145 del TUIR per la parte commerciale, il quale prevede:

  • Gestione IVA trimestrale con versamento al 100% dell’imposta sulle fatture emesse;
  • Per l’imposizione IRES come da art. 145 Tuir

a) attività di prestazioni di servizi:

  • fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
  • da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;

b) altre attività:

  • fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
  •  da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.

Dunque dal 2018 l’imposizione fiscale si alzerà e si perderà quel 50% di Iva che derivava dall’applicazione del regime da 398/1991.

L’argomento è ampio e complesso, seguiranno altre circolari informative per tenere aggiornati i Sigg. Clienti.

Per ulteriori informazioni lo Studio è disponibile a chiarimenti.

Cordiali saluti

                                                            dott.ssa Caterina Komel

Scarica la versione da stampare qui.